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Certificazioni e Normative Antincendio

  • “Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente con il dispositivo di auto chiusura.” D.M.10 marzo 1998

 

  • “Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.” D.M.10 marzo 1998

 

  • “Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.” D.M.10 marzo 1998 

 

  • “La responsabilità dell’efficienza del funzionamento dei serramenti è a carico del responsabile tecnico della struttura.” D.M.10 Marzo 1998 

 

  • “Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio in conformità con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.” D.M. 10 Marzo 1998

 

  • “L’attività di controllo periodica e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato secondo le istruzioni dettate dal produttore.” D.M.10 Marzo 1998 

 

  • “Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.” D.M.10 Marzo 1998

 

  • “Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.” D.M.10 Marzo 1998 – allegato VI

 

  • “Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente.  

  • Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.” D.M.10 Marzo 1998 

 

  • "Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.” D.M.10 Marzo 1998 

 

  • “L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di auto chiusura può, in alcune situazioni, determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

  • dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; 

  • dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; 

  • di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; 

  • di un comando manuale.” 

  • D.M. 10 Marzo 1998 

 

  • “I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.” 

  • D.P.R. 1 Agosto 2011 art. 6 punto 2

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